- ART. 1 -
Presso L' Azienda Unita Sanitaria Locale di Piacenza è costituita la Biblioteca
"Storica",espressione di patrimonio culturale librario a carattere storico-artistico,
di proprietà dell' Azienda medesima, ed oggetto di conservazione e tutela
da parte dell'Ente.
- ART. 2 -
I volumi sono conservati presso idonei locali dell'Azienda USL e sono fatti
oggetto di apposita inventariazione, con catalogazione specifica e dettagliata
ed individuazione secondo i criteri d'uso, ed in particolare con apposita numerazione
progressiva o alfabetizzazione e categorizzazione, in riferimento all'Autore,
al Titolo, alla materia ed ad ogni altro elemento di specificazione singola
e rispettiva.
- ART. 3 -
La catalogazione è oggetto di formale contenuto del registro di inventario
dei beni mobili, e precisamente della Sezione relativa ai beni di valore artistico
e culturale, tenuto presso 1'Area Acquisizione Beni e Servizi, e del quale detto
settore inventariato è porzione.
Copia dell'inventario stesso relativo al solo settore dei beni di valore artistico
e culturale di cui trattasi, con riguardo sia ai beni "librari" e
sia ai beni di interesse culturale ed artistico in genere, esiste altresì
presso 1'Unita Operativa Studi e Legislazioni - cui la Biblioteca Storica si
correla - per ogni opportuna conoscenza d'ufficio.
- ART. 4 -
Per quanto concerne il materiale librario conservato presso la Biblioteca Storica,
il medesimo può essere oggetto di visione e consultazione, a scopo di
studio, o di ricerca, o culturale in genere, da parte di persone in tal senso
interessate. Ai fini di cui sopra, qualunque persona interessata alle consultazioni,
ed il personale addetto alla direzione o gestione della Biblioteca Storica devono
rigorosamente attenersi alle norme del presente regolamento, in ordine alle
modalità di frequentazione della biblioteca e di consultazione dei libri
in essa conservati.
- ART. 5 -
A scopo di consultazione la Biblioteca Storica e accessibile in uno o più
giorni specifici della settimana, ed in orario precisato, il tutto stabilito
dall'Ente, e reso noto a mezzo di apposita targa esposta in proposito innanzi
ai locali della Biblioteca medesima.
La consul-tazione avviene in specifica Sala di Lettura, allo scopo individuata
dall'Ente, e messa a disposizione dell'utente.
- ART. 6 -
Sono ammessi a frequentare la Sala di Lettura della Biblioteca Storica coloro
i quali abbiano motivo di ricerca per ragioni di studio, o per ragioni di approfondimenti
"culturali personali, i quali ne facciano espressa e formale richiesta
all'Azienda ed abbiano ottenuto 1' autorizzazione da parte del Dirigente Responsabile
dell'U.O.Studi e Legislazioni.
- ART. 7 -
La richiesta di consultazione di volumi deve essere a tal proposito redatta
su apposita "scheda" dell'azienda, di registrazione delle richieste,
e costituita da due "parti" grafiche.
Sulla scheda di richiesta {parte prima) sarà indicato il nome, cognome
e domicilio della persona richiedente, gli elementi! individuatori del volume
richiesto in consultazione, la data di richiesta, il motivo della richiesta,
gli estremi del documento idoneo di identità che il richiedente dovrà
aver presentato, e la sottoscrizione "leggibile" del richiedente.
Nella seconda parte della scheda sarà registrata 1'autorizzazione alla
consultazione, a firma del Responsabile dell'U.O.Studi e Legislazioni.
Qualora sussistessero necessita di consultazione prolungata per più giorni
o riprese, la autorizzazione dovrà specificarne la durata.
- ART. 8 -
I volumi, le riviste, e comunque ogni altro tipo di documento o atto conservato
presso la Biblioteca Storica o di essa facente parte; possono e devono essere
consultati soltanto all'interno dei locali assegnati quale Sala di Lettura.
E' vietata qualunque asportazione di pubblicazioni di ogni tipo.
In caso di particolari eventi culturali o artistici (mostre, pinacoteche, e
similari), e dietro valutazione ed autorizzazione della Direzione Amministrativa
dell'Azienda, su richiesta motivata da parte della struttura interessata all'evento,
potrà essere consentita la consegna a titolo di deposito temporaneo agli
Organi o Enti responsabili dell'organizzazione dell'evento per il quale viene
richiesta la predetta consegna temporanea del bene, e previe idonee misure di
garanzia a tutela della custodia e conservazione del bene medesimo.
In tali casi, comunque, resta a carico dell'Ente consegnatario organizzatore
ogni responsabilità per eventuali danni al bene stesso o per perdite
subite.
- ART. 9 -
L'elenco di archivio relative ai volumi conservati presso la Biblioteca Storica
e disponibile su supporto informatico
Per la ricerca e necessario rivolgersi al personale addetto.
- ART. 10 -
II lettore richiedente e responsabile dei libri ricevuti in consultazione o
di altro materiale in tal senso ottenuto, dal momento della ricezione fino al
memento della restituzione.
- ART. 11 -
E' vietato "personalizzare" con appunti, o sottolineature, evidenziatori
o segni di alcun genere, il materiale avuto in visione.
- ART. 12 -
Eventuali! danni prodotti al materiale ricevuto in consultazione sono a carico
di chi li ha prodotti.
Nei confronti! dei responsabili si procederà a norma di legge, con riguardo
anche- agli aspetti di natura e contenuto patrimoniale.
- ART. 13 -
Eventuali! richieste di riproduzioni in fotocopia di parti di volume di interesse
potranno essere autorizzate, su richiesta espressa.
E' comunque vietata la riproduzione integrale in fotocopia di libri di testo
interi, e comunque e vietata ogni riproduzione in contrasto con le norme di
legge vigenti in materia di editoria e fiscale.
E' ammessa soltanto la riproduzione parziale di pagine di interesse, e sempre
che ciò non esprima, progressivamente, una violazione di quanto precisato
al comma precedente.
Ogni fotocopiatura può in ogni caso essere sospesa ove sussistano pericoli
di danno al materiale.
- ART.14 -
Riproduzioni diverse dalla fotocopiatura dovranno essere espressamente richieste
dalla persona interessata ed autorizzate dal Responsabile dell'U.O.Studi e Legislazioni.
Nella richiesta, formulata per iscritto mediante apposito modulo, dovrà
essere precisato il tipo di riproduzione, la motivazione, gli estremi di individuazione
del bene, oltre che ovviamente il nome, cognome, domicilio e sottoscrizione
del richiedente.
Dovrà inoltre essere consegnate all'Azienda una copia del prodotto.
- ART. 15 -
E' a carico del richiedente il costo di fotocopiatura e riproduzione dei documenti,
secondo gli importi e le modalità vigenti nell'Azienda a tale scopo.
- ART. 16 -
Sulla riproduzione, a qualsiasi titolo e con qualsiasi mezzo effettuata, di
pagine di libro o di fogli di documenti, dovrà essere sempre fatta esplicita
menzione della titolarità dell'Azienda, Unita Sanitaria Locale quale
Ente proprietario del bene riprodotto.
- ART. 17 -
Eventuali reclami o suggerimenti relativi allo svolgimento del servizio devono
essere rivolti al Responsabile dell'U.O.Studi e Legislazioni.
- ART. 18 -
Per imprescindibili necessita d'ufficio, il Dirigente Responsabile può
sospendere 1'attività di consultazione.
- ART. 19 -
Nei locali di lettura deve essere osservato il silenzio ed il divieto di fumo.
- ART. 20 -
Nel corso della consultazione dei libri da parte dell'utenza, nella sala di
lettura dovrà essere svolta opportuna opera di vigilanza da parte del
personale addetto, anche eventualmente a mezzo di sistemi tecnici a circuito
chiuso, ove esistenti.
- ART. 21 -
La non accettazione di detto regolamento, o anche la sua parziale o totale violazione,
potrà essere causa di allontanamento dell'utente dalla Sala di Lettura.