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Le prestazioni fornite dal SSN

Il 23 febbraio è entrato in vigore il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce i Livelli essenziali di assistenza (LEA), vale a dire le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale.

I LEA sono organizzati in tre grandi Aree:

- l’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, che comprende tutte le attività di prevenzione rivolte alle collettività ed ai singoli (tutela dagli effetti dell’inquinamento, dai rischi infortunistici negli ambienti di lavoro, sanità veterinaria, tutela degli alimenti, profilassi delle malattie infettive, vaccinazioni e programmi di diagnosi precoce, medicina legale);

- l’assistenza distrettuale, vale a dire le attività e i servizi sanitari e sociosanitari diffusi capillarmente sul territorio, dalla cure primarie all’assistenza farmaceutica, dalla specialistica e diagnostica ambulatoriale alla fornitura di protesi ai disabili, dai servizi domiciliari agli anziani e ai malati gravi ai servizi territoriali consultoriali (consultori familiari, SERT, servizi per la salute mentale, servizi di riabilitazione per i disabili, ecc.), alle strutture semiresidenziali e residenziali (residenze per gli anziani e i disabili, centri diurni, case famiglia e comunità terapeutiche);

- l’assistenza ospedaliera, in pronto soccorso, in ricovero ordinario, in day hospital e day surgery, in strutture per la lungodegenza e la riabilitazione, e così via.

E’ molto importante ricordare che le prestazioni e i servizi inclusi nei LEA rappresentano il livello “essenziale” garantito a tutti i cittadini ma le Regioni, come hanno fatto fino ad oggi, potranno utilizzare risorse proprie per garantire servizi e prestazioni ulteriori rispetto a quelle incluse nei LEA.


Le prestazioni parzialmente escluse dai LEA

Infine, il DPCM elenca una serie di prestazioni che potranno essere fornite ai cittadini solo a condizione che venga rispettato il principio dell’appropriatezza clinica e organizzativa, vale a dire:
- che lo stato di salute del paziente sia tale per cui quella specifica prestazione può portare un effettivo beneficio (appropriatezza clinica);
- che il regime di erogazione della prestazione (ricovero ordinario, day hospital, day surgery, ambulatorio) sia quello che garantisce l’uso più efficiente delle risorse in rapporto alle caratteristiche dell’intervento ed alle condizioni del paziente.

Sulla base di questo principi il decreto prevede che vengano individuate, con provvedimenti successivi del Ministero della salute e/o delle Regioni, le condizioni ed i casi particolari nei quali il Servizio sanitario nazionale continuerà ad assicurare alcune prestazioni (come avviene già oggi per i farmaci con Note CUF che possono essere prescritti solo ai pazienti affetti da determinate patologie).

In particolare, le limitazioni riguarderanno: l’assistenza odontoiatrica e protesica, le prestazioni di densitometria ossea (MOC), le prestazioni di medicina fisica e riabilitazione, la chirurgia rifrattiva con laser ad eccimeri.

La limitazione degli interventi sul cristallino con laser a eccimeri (per riduzione della miopia) permette di comprendere chiaramente la filosofia che sta dietro al provvedimento: la prestazione potrà essere eseguita nel Ssn soltanto per i pazienti che soffrono di una grave differenza di visus tra i due occhi oppure non possono portare lenti a contatto o occhiali; viceversa, le persone che la richiedono esclusivamente per liberarsi degli occhiali, e dunque non per motivi clinici ma per motivi puramente estetici dovranno sopportare il costo dell’operazione.

Infine, il provvedimento elenca 43 interventi e procedure “ad alto rischio di inappropriatezza (organizzativa), cioè interventi che ancora troppo spesso sono eseguiti in ricovero ordinario quando, per la loro relativa semplicità di esecuzione, potrebbero essere eseguiti in day hospital o in day surgery (dalla decompressione del tunnel carpale, alla legatura e stripping di vene, all’asportazione delle tonsille e delle adenoidi).

Per questi casi le Regioni dovranno individuare un “valore percentuale/soglia di ammissibilità” ed adottare gli interventi opportuni per ricondurre il numero dei ricoveri entro la soglia stabilita.