Urp - Cosa Offriamo: pratiche di indennizzo Legge 210 / 1992
Legge n° 210 del 25 febbraio 1992 e successive modifiche ed integrazioni. Presso gli uffici per le relazioni con il pubblico vengono accolte le domande di indennizzo dei cittadini danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.
Ha diritto a presentare domanda:
chiunque ritiene di aver riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica.
chiunque ritiene di aver riportato, a causa di trasfusione di sangue o emoderivati, danni irreversibili da epatiti.
chiunque ritiene di essere stato contagiato da infezioni da HIV a seguito di trasfusione di sangue o emoderivati.
gli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV.
le persone non vaccinate che ritengono di aver riportato una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona sottoposta a vaccinazione obbligatoria.
coloro che ritengono, a seguito di vaccinazioni non obbligatorie, ma risultanti essere state necessarie per motivi di lavoro all'estero e per motivi di lavoro in strutture sanitarie ospedaliere, di aver riportato una menomazione permanente della integrità psico-fisica.
il coniuge che risulti contagiato da uno dei soggetti succitati.
Termini per la presentazione della domanda:
3 (tre) anni nel caso dj vaccinazioni o di epatiti post - trasfusionali e 10 anni nei casi di infezioni da HIV.
La decorrenza dei termini viene calcolata dal momento in cui il richiedente risulti aver avuto conoscenza del danno.
La modulistica e le informazioni necessarie per la presentazione della domanda sono reperibili presso gli URP dell'Azienda.


















