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Tipologia di prestazione

Servizio amministrativo

Introduzione

Le prestazioni assistenziali presso Centri d’Altissima Specializzazione all’estero sono quelle prestazioni di diagnosi, cura, invio di campioni biologici e riabilitazione, che richiedono particolari professionalità del personale, non comuni procedure tecniche/curative o attrezzature ad avanzata tecnologia e che non siano ottenibili adeguatamente o tempestivamente presso i presidi o i servizi d’alta specialità italiani.

Le autorizzazioni sono relative a prestazioni erogate da strutture pubbliche o convenzionate di Paesi dell’Unione Europea e assimilati.

Come si svolge

L’autorizzazione è rilasciata dal Centro Regionale di Riferimento competente per la specifica branca, il quale deve valutare la sussistenza dei presupposti sanitari. La richiesta di autorizzazione dei Centri di Riferimento è sempre obbligatoria per tutte le domande di trasferimento, comprese le prosecuzioni di cure.

A chi si rivolge

Iscritti al Servizio Sanitario Nazionale nell'ambito territoriale dell'Ausl di Piacenza con diritto all'ottenimento della Tessera europea di assicurazione malattia (Team). Gli assistiti residenti presso un'altra provincia italiana, devono rivolgersi all'Azienda sanitaria competente per l'ambito territoriale del luogo di residenza.

Accedere alla prestazione

Come si fa

Occorre presentare la richiesta di autorizzazione, sottoscritta dall'interessato in una delle seguenti modalità:

Cosa si ottiene

Rilascio del Modello S2 per prestazioni sanitarie all'estero autorizzate dal Centro di Riferimento Regionale (ed eventuale rimborso delle spese di trasporto e di soggiorno per i titolari di Verbale di invalidità ai sensi della L. 104/1992 autorizzate dalla Regione Emilia-Romagna)

Il modello S2 deve essere presentato alla struttura sanitaria estera al momento dell'effettuazione della prestazione.

Al rientro in Italia, dopo l'effettuazione delle cure, il paziente:

  • titolare di verbale di invalidità ai sensi della L. 104/1992 potrà presentare domanda di rimborso per le spese di trasporto e di soggiorno, allegando le relative ricevute e le fatture
  • che non è titolare di verbale invalidità ai sensi della L. 104/1992 potrà comunque presentare domanda di rimborso per le spese di trasporto e di carattere strettamente sanitario rimaste a suo carico (onorari professionali, degenza, diagnostica strumentale e di laboratorio, farmaci, protesi ed endoprotesi) se tali spese risultano pari o superiori al 10% del reddito complessivo del nucleo familiare.

Cosa serve

È necessaria la richiesta di autorizzazione che, oltre alla domanda dell'interessato, include la relazione del medico specialista competente per branca.

È possibile allegare alla domanda documenti integrativi di carattere sanitario.

Tempi e scadenze

La domanda deve essere presentata tempestivamente in relazione alla data prevista per la prestazione sanitaria all'estero, tenuto conto che l'acquisizione del parere del Centro di Riferimento Regionale costituisce requisito obbligatorio.

Ulteriori informazioni

Riferimenti normativi:

  • Decreto D.M. 3.11.1989
  • Regolamenti (CE) n. 883/2004, articoli 20, 27 e 36, e 987/2009, articoli 26 e 33

Ultimo aggiornamento

13-03-2024 14:03

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