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La Regione Emilia-Romagna ha recepito con una specifica circolare le indicazioni contenute nell’ordinanza ministeriale pubblicata lo scorso 29 maggio riguardo le “Procedure operative e misure di sorveglianza sanitaria relative alla malattia da virus Ebola”.
È previsto un obbligo di dichiarazione e comunicazione per tutti i soggetti che facciano ingresso in regione, indipendentemente dalla nazionalità, provenienti o che abbiano soggiornato nei 21 giorni precedenti in Repubblica Democratica del Congo o Uganda, visto lo stato attuale dei Paesi interessati dal focolaio.
Come previsto dall’articolo 2 dell’ordinanza, i soggetti devono effettuare dichiarazione al dipartimento di Sanità pubblica entro 24 ore dall’ingresso, anche in assenza di sintomi utilizzando il modulo autodichiarazione rientro Ebola predisposto dal Ministero.
La circolare, inoltre, riporta la necessità di autoisolarsi immediatamente in caso di sintomi, di non recarsi autonomamente in pronto soccorso, ambulatori o studi medici senza preventiva comunicazione all'autorità sanitaria e l’obbligo di comunicare preventivamente eventuali spostamenti fuori dal territorio di competenza durante il periodo di osservazione.
IL CONTATTO DELL'AZIENDA USL DI PIACENZA: comunicazione-transito@ausl.pc.it
Si ricorda che se il soggetto viene individuato presso un punto di ingresso internazionale, gli USMAF–SASN (Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera e i Servizi territoriali per l'Assistenza Sanitaria al personale Navigante), assicurano l’informazione sanitaria e il raccordo con il Dipartimento di Sanità Pubblica territorialmente competente per il luogo di destinazione o permanenza del viaggiatore.
Sul sito European Centre for Disease Prevention and Control è possibile visualizzare le aree specifiche di attenzione, in continuo aggiornamento (area geografica nella quale sia documentata o ritenuta possibile una trasmissione del virus, ovvero un’area per la quale, in ragione del rischio epidemiologico, della mobilità della popolazione o di altre valutazioni di sanità pubblica, sia indicata una valutazione rafforzata dei viaggiatori nei 21 giorni successivi all’uscita dall’area).
