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Tipologia di prestazione

Servizio amministrativo

Introduzione

Per alcune categorie di invalidi, gli accordi regionali riconoscono un rimborso per le spese sostenute per le cure termali e/o i soggiorni terapeutici.


Come si svolge

Le cure climatiche sono concesse per un periodo massimo di 21 giorni.

Con soggiorni terapeutici si intendono i soggiorni in ambiente e clima diversificato: marino, lacustre, collinare, montano e sono concessi per un periodo massimo di 21 giorni.

La lettera di ammissione viene inviata al domicilio del richiedente.

A chi si rivolge

Invalidi di guerra (ex militari o civili), coloro che:

  • Siano residenti in provincia di Piacenza
  • Siano in possesso di pensione ascrivibile a una categoria compresa dalla 1^, con o senza assegni di super invalidità, all’8^, di cui alla tabella A allegata al T.U. sulle pensioni di guerra, Dpr 23 dicembre 1978 n. 915 e successive modifiche;

Occorre essere in possesso del verbale di visita della Commissione medica pensioni di guerra (Cmpg), in attesa del decreto di concessione delle pensioni da cui risulti l’attribuzione di una categoria come sopra determinata.

Invalidi di servizio ordinario, cioè coloro che:

  • Siano residenti in provincia di Piacenza
  • Siano in possesso di pensione privilegiata ascrivibile ad una categoria compresa dalla 1^, con o senza assegni di super invalidità, all’8^, di cui alla tabella A allegata al T.U. sulle pensioni di guerra, Dpr 23 dicembre 1978 n 915 e successive modifiche;
  • Siano in possesso, in attesa di ottenere il relativo decreto di concessione della pensione, del verbale di visita della Commissione medica ospedaliera che ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio di ferite, lesioni e infermità, attribuendo una delle categorie di pensione di cui alla tabella A del T.U. sulle pensioni di guerra e successive modifiche.
  • Coloro cui sia stato riconosciuto l’equo indennizzo per infermità contratta in servizio e ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A del T.U. sulle pensioni di guerra e successive modifiche.

Accedere alla prestazione

Come si fa

Per richiedere l'ammissione, la domanda va presentata entro il 30 aprile di ogni anno, salvo diverse disposizioni comunicate dalla Regione Emilia Romagna (causa emergenze sanitarie).

La documentazione va presentata agli sportelli dedicati dell’Azienda Usl di Piacenza :

  • Piacenza: Sportello protesica- p.le Milano n. 2, stanza 1.06 tel. 0523.317555
  • Castel San Giovanni: Sportello protesica - c/o Ospedale - viale II Giugno, n.2 tel. 0523.880494
  • Fiorenzuola d’Arda: Sportello protesica - /o Presidio pspedaliero della Val d’Arda - via Roma tel. 0523.404726

  • Unione nazionale mutilati per Servizio, sezione provinciale di Piacenza (p.zza Casali, 11 – Piacenza)
  • Associazione nazionale vittime civili di guerra – sezione provinciale di Piacenza (p.zza Casali, 7 - Piacenza)
  • Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra – sezione provinciale di Piacenza (p.zza Casali, 11 – Piacenza)

Per richiedere l'erogazione del contributo, è necessario che l’interessato consegni agli sportelli dedicati dell’Azienda Usl di Piacenza:

- domanda di erogazione contributo economico (vedi modulo a fondo pagina)

- alleghi regolare documentazione di spesa di affitti e/o albergo e/o campeggio

  • Qualora non siano documentate spese di affitto e/o albergo e/o campeggio, potranno essere rimborsate spese di vitto fino alla concorrenza giornaliera massima pari al 50% del contributo di cui sopra.
  • Il contributo giornaliero viene inoltre erogato all’accompagnatore in relazione a quelle categorie di invalidità per le quali è previsto il diritto all’accompagnatore.

Cosa serve

Per fare richiesta è necessario presentare:

  • domanda per la fruizione delle cure climatiche e/o soggiorni terapeutici.
  • Decreto concessivo da cui risulti la categoria di appartenenza, oppure copia del verbale della commissione medica ospedaliera o della commissione medica per le pensioni di guerra o di collegi medici nominati dalle varie amministrazioni, tenendo presente che la validità è di 7 anni dalla data indicata.
  • fanno eccezione, e quindi sono da intendersi documenti definitivi, i verbali relativi a:

- invalidi per servizio appartenenti al personale militare e delle forze di polizia per i quali il verbale attribuisca una pensione commisurata alle categorie di cui alla Tab. A

- invalidi per servizio cui sia stato concesso l’equo indennizzo, commisurato alle categorie della Tab A del T.U. sulle pensioni di guerra e successive modifiche.

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