L'esercizio dell’attività delle strutture sanitarie, (ambulatori medici e chirurgici, ambulatori e studi odontoiatrici, poliambulatori, laboratori d’analisi, presidi ambulatoriali di medicina fisica e riabilitazione, ospedali, cliniche, ecc.), delle strutture socio-assistenziali per anziani (centri diurni, comunità alloggio, case di riposo, case residenza per non autosufficienti), per disabili (centri socio-riabilitativi diurni o residenziali), per malati di aids (case alloggio e centri diurni), e per la salute mentale (comunità diurne e comunità alloggio) e delle strutture per minori (comunità familiari, comunità educative, gruppi appartamento, comunità per gestanti e madri con bambino, ecc.), sia pubbliche che private operanti sul territorio regionale è subordinato al rilascio di specifica autorizzazione.

L'autorizzazione all'esercizio viene rilasciata dal Comune competente per territorio, previo parere tecnico espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda Usl in ordine al possesso dei requisiti previsti per l'attività che si intende esercitare.

Per l'espressione dei pareri, il Dipartimento di Sanità Pubblica si avvale di tre commissioni di esperti, anche esterni, nominate dal Direttore Generale dell'Azienda Usl:

  • Commissione per l’istruttoria tecnico-funzionale al rilascio delle autorizzazioni delle strutture sanitarie previste dalla L.R. 4/08 e dalle D.G.R. n. 327/04 e 2520/04;
  • Commissione Aziendale preposta al rilascio delle autorizzazioni alle strutture socio-sanitarie e socio assistenziali previste dalle D.G.R. 564/2000, 1423/2015 e 664/2017;
  • Commissione Aziendale preposta al rilascio delle autorizzazioni previste dalla Legge Regionale n. 2/2003 e dalla conseguente Delibera Applicativa di Giunta Regionale n. 1904/2011.

La domanda di autorizzazione deve essere presentata, da parte dell'interessato, al Comune territorialmente competente, che provvede all'inoltro della stessa al Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica, che effettua gli accertamenti necessari e rilascia il proprio parere entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Comune.

Il Comune, preso atto del parere del Dipartimento di Sanità Pubblica, rilascia l'autorizzazione entro i successivi trenta giorni ovvero, qualora sia stata rilevata una parziale insussistenza di requisiti, notifica al richiedente le prescrizioni ed il termine per
adeguarsi ad esse. Dopo la scadenza di tale termine, il Comune dispone, con le stesse modalità ed i termini sopra individuati, un nuovo accertamento e provvede conseguentemente al rilascio od al diniego dell'autorizzazione.

Di seguito la modulistica necessaria:


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