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Con l’emanazione del Decreto legislativo n. 27 del 02 febbraio 2021, che ha abrogato il Regio Decreto n. 3298 del 1928, il legislatore, al fine di consentire il mantenimento a livello nazionale di metodi e consumi tradizionali, all’art. 16 ha dettato le nuove disposizioni in materia di macellazione per il consumo domestico privato al di fuori dei macelli registrati e/o riconosciuti, individuando nelle Regioni la competenza di disciplinare tale pratica.
Pertanto, non è più necessaria l’emissione di ordinanze dei sindaci per l’avvio e la regolamentazione della campagna di macellazione di suini a uso familiare.
In attesa della formalizzazione del provvedimento di competenza della Regione Emilia-Romagna, al fine di consentire nei comuni della Provincia di Piacenza il mantenimento della tradizionale macellazione e lavorazione di suini a uso familiare da parte dei privati, si forniscono di seguito le indicazioni per accedere alla prevista prestazione di ispezione degli animali e delle carni da parte del Servizio veterinario dell’Ausl di Piacenza.
In riferimento alle misure per arrestare la diffusione della Peste suina africana (PSA) sul territorio nazionale, in via prioritaria si comunica che:

  • non è consentito il ripopolamento degli allevamenti di suini familiari per autoconsumo nella Provincia di Piacenza, in applicazione dell’ordinanza della Regione Emilia-Romagna n. 141 del 10 ottobre 2022
  • non è consentita la macellazione a uso familiare nei comuni di Ottone e Zerba, che rientrano nei territori soggetti a restrizione (parte I di cui al Reg. di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche e integrazioni)

Nei rimanenti Comuni del territorio provinciale i suini da sottoporre a macellazione a uso familiare al domicilio del privato dovranno provenire: 

  1. da allevamenti autorizzati, regolarmente registrati in BDN da ingrasso e/o da riproduzione, che nel caso specifico effettuino la movimentazione solo con causale Uscita per la macellazione domiciliare per autoconsumo
  2. esclusivamente nell'immediatezza della macellazione, che dovrà essere effettuata senza che i suini soggiornino presso l'abitazione del privato cittadino
  3. accompagnati dal documento per la movimentazione gli animali, emesso dall’allevamento di partenza.

Non è consentita, ai fini della macellazione a uso familiare, la movimentazione da un allevamento a un altro allevamento.
Inoltre:
- Le macellazioni di suini presso il domicilio dei privati ai fini dell’autoconsumo sono consentite da novembre 2022 al 28 febbraio 2023
- Le carni e i prodotti derivati dovranno essere utilizzati per il consumo esclusivo del nucleo familiare nel rispetto del numero massimo di 3 suini per nucleo familiare
- La commercializzazione delle carni e dei prodotti ottenuti dalla macellazione degli animali per uso familiare è vietata.
La comunicazione della macellazione, comprensiva di luogo e data, deve essere effettuata da parte del privato almeno 48 ore prima al fine dell’attivazione della successiva prestazione ispettiva del Servizio veterinario competente per territorio.
La richiesta di macellazione dovrà essere fatta telefonando
al numero 0523.317930
Segreteria Dipartimento di Sanità pubblica
Servizio veterinario di Piacenza
piazzale Milano 2
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18
sabato dalle 8.30 alle 12.30
o alla sede del servizio veterinario competente per territorio.
Le operazioni di macellazione e il successivo esame ispettivo delle carni e dei visceri si effettueranno esclusivamente nei giorni feriali, con esclusione del sabato pomeriggio, della domenica e dei giorni festivi.
I suini macellati il sabato mattina devono essere pronti per la visita ispettiva post mortem entro e non oltre le ore 10.
La macellazione deve avvenire nel rispetto delle norme di benessere animale e gli animali sono abbattuti solo previo stordimento (pistola a proiettile captivo) eseguito da personale di comprovata esperienza. I norcini e i prestatori di opera impiegati nelle operazioni di macellazione e lavorazione delle carni dovranno essere in possesso del previsto Attestato di formazione alimentaristi di cui alla Legge regionale n. 11 del 24 giugno 2003 e successive modifiche.
Al momento della visita ispettiva a cura del Veterinario ufficiale deve essere presentato il documento per la movimentazione degli animali emesso a cura dell’allevamento di partenza.
Tutte le parti della carcassa e le frattaglie compreso il sangue devono essere sottoposte a esame sistematico, al fine di evidenziare segni di inidoneità al consumo. Il Servizio veterinario competente per territorio procederà anche all’effettuazione del prelievo del campione per la ricerca della Trichinella.
Il consumo delle carni dovrà essere effettuato solo dopo esito favorevole dell’esame per escluderne la presenza.
I diritti sanitari relativi alle prestazioni ispettive saranno riscossi dal Servizio veterinario in applicazione del tariffario in vigore.

Ultimo aggiornamento

25-11-2022 09:11

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