Interventi edilizi sulle strutture a uso produttivo

Nel progettare un nuovo insediamento produttivo vanno considerati molteplici fattori già a partire dalla localizzazione dell'edificio, per proseguire col suo dimensionamento, la pianificazione dell'area industriale, la ripartizione delle superfici, la definizione del progetto di massima, il perfezionamento del diagramma di lavorazione, sino al progetto esecutivo dell'organismo edilizio.

La Legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia", entrata in vigore il 28 settembre 2013, ha abrogato il cosiddetto Parere Nip (Nuovi insediamenti produttivi), che veniva rilasciato in modo integrato dal dipartimento di Sanità pubblica dell'Azienda Usl e da Arpae, previo esame dei progetti di insediamenti produttivi e di servizio, caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute.

A decorrere dal 28 settembre 2013, pertanto, il dipartimento di Sanità pubblica non rilascia più pareri "preventivi", integrati con Arpae, sui progetti di nuovi insediamenti produttivi.
Tale Legge Regionale ha inoltre abrogato le deliberazioni regionali sui requisiti tecnici (cogenti e volontari) delle strutture edilizie, previste dalla precedente normativa, rimandando all'emanazione di successivi atti regionali di coordinamento tecnico (art. 12) la definizione dei requisiti edilizi igienico-sanitari degli insediamenti produttivi e di servizio, caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute.

In attesa dell'emanazione dei suddetti atti di coordinamento tecnico, la Regione Emilia-Romagna ha emesso la Delibera di giunta regionale 193/14, in base alla quale i Suap possono richiedere (non vi è obbligo) ai dipartimenti di Sanità pubblica delle Aziende Usl (ma non ad Arpae) il supporto tecnico per la valutazione degli interventi edilizi, soggetti a permesso di costruire o a Scia, se la verifica in ordine alla conformità dei requisiti edilizi igienico sanitari degli insediamenti produttivi e di servizio comporti valutazioni tecnico-discrezionali e di particolare complessità.
Il supporto tecnico può essere richiesto anche dai Suap su istanza del privato (in caso di Scia l'inizio dei lavori sarà differito).

Il supporto tecnico per la valutazione degli interventi edilizi di particolare complessità potrà essere quindi richiesto:
- per gli interventi edilizi relativi alle attività produttive e di servizio indicate nella tabella in allegato 1) alla delibera di giunta regionale 193/14
- per interventi edilizi soggetti a titolo abilitativo edilizio (Pdc-Scia) e che interessano almeno 4 lavoratori
- solo fino all'approvazione degli atti di coordinamento tecnico di cui all'art. 12 della Legge regionale 15/2013

Rimane invariato l'obbligo di notifica, previsto dall'articolo 67, comma 2, del Decreto legislativo n. 81/2008, a carico del titolare dell'attività produttiva svolta nell'insediamento, in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazione di quelli esistenti, qualora l'intervento interessi almeno 4 lavoratori.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la semplificazione e la Pubblica amministrazione, del 18 aprile 2014 (Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 106 del 9 maggio 2014) è stato approvato il modello unico nazionale di notifica ex art. 67, che deve sempre essere presentato ai Suap, per il successivo inoltro al dipartimento di Sanità pubblica dell'Azienda Usl.
Per evitare comunicazioni doppie, si ritiene che la richiesta di valutazione ai sensi del Decreto legislativo 193/2014 (sia se richiesta dal Suap che dal titolare dell'attività), accompagnata dalla scheda unica nazionale (emanata con Decreto ministeriale del 18 aprile 2014) ottemperi anche all'obbligo di notifica ex art. 67 Decreto legislativo 81/08.

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