Decreto Legislativo 81/08 - art. 256

Bonifica di materiali contenenti amianto: procedure operative

L'unità operativa Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro riceve e valuta tutti i piani per la rimozione di materiali contenenti amianto e le notifiche per gli altri interventi di bonifica senza rimozioni, fermo restando la possibilità di richiedere eventuali integrazioni.
Inoltre, effettua vigilanza nei cantieri in cui si effettua la rimozione di amianto compatto e friabile, e rilascio certificazioni per la restituibilità degli ambienti sottoposti a bonifica da amianto friabile.

Come individuare un'impresa autorizzata alla bonifica di materiali contenenti amianto

L’elenco delle ditte autorizzate alla rimozione di materiale contenente amianto (categoria 10A o 10B) è consultabile sul portale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

La ditta autorizzata provvederà in proprio alle comunicazioni obbligatorie previste (piano di lavoro ex. Art 256 dlgs 81/08 o notifica ex. Art 250 dlgs 81/08) ed a smaltire il materiale in discarica autorizzata.

Come presentare il piano di lavoro per la rimozione dell'amianto

Le imprese che effettuano la rimozione di materiale contenente amianto da edifici, strutture, apparecchi, impianti e mezzi di trasporto, devono presentare il piano di lavoro al servizio Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro competente per territorio almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Il piano di lavoro da parte delle imprese può essere inviato:

  • tramite posta elettronica certificata (pec) scrivendo all'indirizzo contatinfo@pec.ausl.pc.it
  • consegnato a mano all’ufficio protocollo dell’Ausl in via Anguissola 15 a Piacenza
  • inviato tramite raccomandata all’ufficio protocollo dell’Ausl in via Anguissola 15 a Piacenza
  • inserito nel Portale Regionale Progetto SIRSA, il sistemainformativo sulla rimozione e smaltimento amianto promosso dalla Regione Emilia-Romagna che permette l’invio dei piani di lavoro e delle notifiche (art. 256 e 250 del DLgs 81/08)

Alla presentazione piano dovranno obbligatoriamente essere allegati:

  • fotografie del sito oggetto di bonifica.
  • copia della scheda tecnica dell’incapsulante.
  • copia della scheda tecnica dell’aspiratore.
  • copia del documento di iscrizione all’albo - categoria 10 - bonifica dei beni contenenti amianto
  • formazione degli addetti alla rimozione
  • idoneità sanitaria degli addetti alla rimozione

Nel caso non sia possibile rispettare la data presunta di inizio lavori indicata nel piano di lavoro, l'impresa esecutrice deve inviare una comunicazione di inizio lavori al servizio Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro competente per territorio almeno 48 ore prima dell'inizio effettivo dei lavori. La comunicazione può essere inviata tramite posta elettronica certificata (pec) scrivendo all'indirizzo contatinfo@pec.ausl.pc.it oppure via fax al numero 0523.317807

Al completamento dei lavori di rimozione l'impresa deve inoltrare copia del “formulario di identificazione dei rifiuti” (cosiddetto FIR) per attestare il corretto smaltimento.

Interventi urgenti

Nel caso sia necessario effettuare interventi di bonifica di materiale contenente amianto con carattere di urgenza è necessario trasmettere a Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro una richiesta per l’anticipo delle lavorazioni motivata tecnicamente: la richiesta deve essere inviata tramite posta elettronica certificata (pec) scrivendo all'indirizzo contatinfo@pec.ausl.pc.it

Il servizio risponde tramite posta elettronica certificata (pec) nel più breve tempo possibile alla richiesta approvando o negando l’autorizzazione all’anticipo delle lavorazioni.

  • Le richieste di anticipo delle lavorazioni vengono prese in considerazione solo se è presente un piano di lavoro
  • Le richieste di anticipo delle lavorazioni possono essere soggette a verifica preventiva mediante sopralluogo concordato: pertanto nel piano di lavoro deve essere messo in evidenza il nominativo del referente e le modalità di contatto

Notifica di inizio lavori rimozione amianto

Tutte le imprese che effettuano attività lavorative che possono comportare per i lavoratori un’esposizione ad amianto quali a esempio:

  • manutenzione di impianti e strutture senza rimozione di amianto
  • lavori di lattoneria su coperture in eternit senza rimozione
  • trattamento e smaltimento di materiale contenente amianto
  • lavorazioni negli impianti di stoccaggio rifiuti
  • piccoli lavori manutentivi su acquedotti senza rimozione
  • messa in sicurezza di materiale contenente amianto frantumato

devono far pervenire, all’unità operativa Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro competente per territorio, la “notifica di inizio lavori comportanti esposizione ad amianto” prima dell'inizio dei lavori.

La notifica può essere inviata:

  • tramite posta elettronica certificata (pec) scrivendo all'indirizzo contatinfo@pec.ausl.pc.it
  • consegnato a mano all’ufficio protocollo dell’Ausl in via Anguissola 15 a Piacenza
  • inviato tramite raccomandata all’ufficio protocollo dell’Ausl in via Anguissola 15 a Piacenza
  • inserito nel Portale Regionale Progetto SIRSA, il sistemainformativo sulla rimozione e smaltimento amianto promosso dalla Regione Emilia-Romagna che permette l’invio dei piani di lavoro e delle notifiche (art. 256 e 250 del DLgs 81/08)

Relazione annuale ex art. 9 L. 257/92

Le imprese che effettuano lavori di smaltimento e/o bonifica di materiali contenenti amianto devono inviare annualmente la relazione annuale prevista dall'art. 9 della Legge 257/92 sia al servizio Prevenzione e sicurezza in ambienti di lavoro che alla Regione Emilia-Romagna. La compilazione, da effettuarsi entro il 28 febbraio di ogni anno con i dati relativi alle lavorazioni svolte nell'anno solare precedente, deve avvenire collegandosi al Portale Regionale Progetto SIRSA


Piano di lavoro semplificato per la rimozione e lo smaltimento di piccole quantità di materiale contenente amianto da parte di privati cittadini

Il privato cittadino che effettua la rimozione di piccole quantità di materiale contenente amianto in matrice compatta da strutture o edifici deve compilare il piano operativo semplificato per la comunicazione verso l’organo di vigilanza.

Il piano di lavoro semplificato da parte del privato cittadino può essere inviato all'unità operativa Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro competente per territorio:

  • tramite posta elettronica certificata (pec) scrivendo all'indirizzo contatinfo@pec.ausl.pc.it
  • consegnato a mano all’ufficio protocollo dell’Ausl in via Anguissola 15 a Piacenza
  • inviato tramite raccomandata all’ufficio protocollo dell’Ausl in via Anguissola 15 a Piacenza

Il piano di lavoro semplificato deve essere accuratamente compilato in tutte le parti e controfirmato.

La copia che le verrà restituita (fa fede anche la cartolina di ritorno della raccomandata o l’esito della spedizione via posta elettronica certificata), opportunamente vidimata, servirà per accedere allo smaltimento da parte di smaltitore autorizzato

  • Il lavoro può essere svolto dal solo proprietario senza l’aiuto di nessuno: pertanto la quantità da rimuovere deve essere modica e ad una altezza compatibile al lavoro di un’unica persona
  • La rimozione può essere effettuata da privato cittadino se non supera i 360 Kg (circa 24 metri quadrati)
  • Il materiale rimosso deve essere portato in una discarica autorizzata da un trasportatore autorizzato
  • Il lavoro deve essere svolto in sicurezza mediante l’utilizzo di guanti, mascherina facciale filtrante FFP3 e tuta classe V.

Per ulteriori informazioni consulta le pagine per il privato cittadino Maggiori informazioni sul sito della Regione Emilia Romagna

Per proprietari degli immobili con coperture in lastre di cemento-amianto

La normativa non prevede l’obbligo di rimozione dei materiali con amianto. Se in un edificio viene rilevata la presenza di tali materiali con amianto, il proprietario dell’immobile e/o il responsabile dell’attività che vi si svolge deve metta in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l’esposizione degli occupanti. Tale Programma prevede di mantenere in buone condizioni i materiali, prevenire il rilascio di fibre, intervenire correttamente se si verifica rilascio e verificarne periodicamente le condizioni.

Per la valutazione dello stato di conservazione delle lastre di coperture in cemento-amianto la Regione Emilia Romagna ha predisposto specifiche Linee Guida.

Il modello per la valutazione dello stato di conservazione delle lastre di copertura in cemento-amianto predisposto dalla Regione Emilia-Romagna, è un semplice strumento utilizzabile dal proprietario dell'immobile o dal responsabile dell'attività che si svolge, ai fine dell'adempimento dell'obbligo della valutazione del rischio previsto dal Decreto ministeriale 06/09/94.

Il documento deve essere tenuto a disposizione degli Enti competenti in materia di vigilanza.

Il modello è scaricabile dal sito della Regione Emilia-Romagna.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito della Regione Emilia Romagna

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